Termini e Condizioni

1.Introduzione

1.1 I seguenti termini e condizioni, unitamente al modulo di domanda (la “Domanda”) a cui sono allegati i presenti Termini e condizioni di adesione (collettivamente, il presente “Accordo”) regolano l’accordo tra il richiedente (il “Membro”) e MV Company di MV costituita in Italia con numero di partita iva IT03690770924, Italia (“MV Group”), per l’appartenenza dell’Iscritto a Globelle Society ( il programma”). Il presente Accordo è stipulato a partire dalla data di accettazione della domanda del Membro per il Programma ideato, creato ed erogato da parte di Globelle Society, come indicato nella Domanda e durerà un anno a partire dalla data di sottoscrizione (la “Data di entrata in vigore”).

1.2 Il Programma Globelle Society è un programma prestigioso allo scopo di potenziare le capacità di vendita, marketing e imprenditoriali del Richiedente per consentire al Cliente di commercializzare i propri prodotti, gestire team remoti e concludere vendite, che consente ai suoi membri di chiudere vendite, incluso ma non limitato alla riprogrammazione della mentalità e sessioni su diverse dinamiche legate alla scienza del comportamento umano affinché il candidato comprenda il proprio potenziale acquirente, comunichi in modo più efficiente e di conseguenza aumenti la propria efficacia nella conclusione di un affare e vendita.

1.3 Una volta ricevuta la Domanda dal candidato, Globelle Society può, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della Domanda completata, condurre un processo di verifica che può richiedere al Membro di presentare documenti e sottoporsi a una valutazione delle proprie capacità. L’adesione al Programma è concessa solo ai candidati che soddisfano i requisiti di qualificazione.

1. 4 Si prega di leggere attentamente i presenti Termini e condizioni di iscrizione (“Termini”) in quanto regolano il nostro rapporto con te. Il sottoscritto concorda inoltre che gli è stata offerta l’opportunità di ottenere una consulenza legale e di altro tipo indipendente in relazione al presente Accordo e di aver preso tale consulenza legale e di altro tipo indipendente o di aver rinunciato alla necessità di farlo.

2. Adesione

2.1 Il Membro riconosce che Globelle Society può, in qualsiasi momento e di volta in volta, aggiungere, rimuovere, modificare o sostituire qualsiasi vantaggio messo a disposizione del Membro come parte del Programma, e il Membro accetta che tale aggiunta , la rimozione, la modifica o la sostituzione non vanificheranno il presente Contratto.

2.2 Il Membro riconosce e accetta che l’iscrizione al Programma e i vantaggi associati (i “Vantaggi dell’iscrizione”) non sono trasferibili.

3. Pagamento

3.1 Il Membro si impegna a pagare a Globelle Society una quota associativa (la “Quota associativa”) in un’unica soluzione o mediante pagamenti rateali, a seconda dei casi, a titolo di bonifico bancario in conformità con i dettagli del bonifico bancario allegati, come indicato nel sito.

L’adesione inizierà a far data dall’iscrizione e durerà un anno. Trascorso 1 anno il socio potrà rinnovare l’iscrizione mantenendo la stessa tariffa.

3.2 SALVO QUANTO PREVISTO NELLA PRESENTE CLAUSOLA, IL SOCIO RICONOSCE E ACCETTA CHE TUTTI I PAGAMENTI DELLA QUOTA DI ASSOCIAZIONE SONO NON RIMBORSABILI E NON TRASFERIBILI.

3.3 Il Membro riconosce e accetta inoltre che è esclusiva responsabilità del Membro garantire che le sue informazioni di pagamento siano corrette e aggiornate e notificare a Globelle Society per iscritto eventuali errori, carenze o modifiche che richiedano l’aggiornamento delle informazioni di pagamento del Membro, e che il mancato rispetto da parte del Socio entro un periodo di tempo adeguato può, a esclusiva discrezione del Globelle Society, comportare la sospensione o la perdita da parte del Socio dei suoi Vantaggi associativi.

3.4 L’Applicazione è soggetta all’accettazione da parte del Globelle Society, a suo insindacabile giudizio. In caso di rigetto della Domanda, l’importo del pagamento forfettario o dell’acconto, a seconda dei casi, versato dal Socio a Globelle Society sarà restituito da Globelle Society al Socio, senza interessi.

3.5 Il Socio sarà responsabile di tutti i costi, le spese e gli indebitamenti sostenuti dal Socio in relazione all’adesione al presente Accordo e alla partecipazione al Programma, comprese le spese di viaggio e alloggio sostenute dal Socio per partecipare agli eventi del Programma.

4. Riservatezza 

4.1 Durante il Periodo di validità, il Membro può aver avuto o avrà accesso a informazioni e materiali (in qualsiasi forma e comunque comunicati) riservati o di proprietà del Globelle Society o delle sue consociate e affiliate (collettivamente con Globelle Society, il “Gruppo Globelle Society”) o altri membri (gli “Altri membri”) del programma (collettivamente, le “Informazioni riservate”). Le informazioni riservate includono le disposizioni del presente accordo e le informazioni relative a design e specifiche dei prodotti del gruppo Globelle Society o degli altri membri, dati, piani di sviluppo, costi, profitti e politiche dei prezzi, registri delle vendite, piani di sviluppo aziendale e di marketing, programmi educativi e materiali, informazioni di contatto degli altri membri, elenchi di clienti, requisiti dei clienti, elenchi di potenziali clienti e dati sui lead di vendita, struttura organizzativa, operazioni, piani e affari aziendali, progetti tecnici, costi aziendali, situazione finanziaria, informazioni proprietarie, invenzioni, segreti commerciali, nomi di partner di joint venture, informazioni personali riguardanti direttori, funzionari, dipendenti o consulenti, o altri lavori prodotti o sviluppati da o per il Gruppo Globelle Society o gli Altri Membri. Tuttavia, le Informazioni riservate escludono le informazioni ei materiali che il Membro può dimostrare per iscritto: (i) erano conosciuti dal Membro prima della divulgazione da parte di Globelle Society o degli Altri Membri al Membro; (ii) i beni sono entrati in possesso del Membro da una terza parte che non aveva alcun obbligo nei confronti del Gruppo Globelle Society o degli Altri Membri di mantenere la riservatezza; (iii) era diventato generalmente disponibile al pubblico senza colpa del Membro; o (iv) è stato sviluppato dal Membro senza l’uso delle Informazioni Riservate.

4.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute da Globelle Society o dagli Altri Membri dal Membro durante il Periodo di validità saranno restituite dal Membro al Globelle Society o distrutte, su richiesta del Globelle Society, alla risoluzione del presente Accordo.

5. Proprietà intellettuale

5.1 Durante il Periodo di validità, Globelle Society concede all’Iscritto una licenza limitata non esclusiva, non cedibile e non trasferibile per l’utilizzo del nome e del logo del Programma (l'”IP di utilizzo limitato”) allo scopo limitato di trasmettere notifica dell’adesione del Membro al Programma sulle piattaforme e sui siti web dei social media del Membro; a condizione che il Membro riconosca e accetti che l’IP ad uso limitato non possa essere altrimenti utilizzato, copiato, riprodotto o alterato in alcun modo. Nulla nel presente Accordo o nell’uso da parte del Membro dell’IP ad uso limitato, darà al Membro alcun diritto sull’IP ad uso limitato, o su qualsiasi altra proprietà intellettuale di qualsiasi membro del Gruppo Globelle Society, oltre ai diritti concessi nel presente Accordo.

5.2 Fatta salva la clausola 5.2, il Membro riconosce e accetta che la partecipazione del Membro al Programma non fornisce al Membro alcun interesse o titolo o diritto di utilizzare, durante il Periodo di validità o alla risoluzione del presente Accordo, qualsiasi Diritti di proprietà intellettuale posseduti o concessi in licenza a un membro del Gruppo Globelle Society.

6. Non Denigrazione

Entrambe le Parti concordano e si impegnano che durante il Periodo di validità e dopo la risoluzione o la scadenza del presente Accordo per qualsiasi motivo, entrambe le Parti non lo faranno, direttamente o indirettamente, e, se applicabile, faranno ogni ragionevole sforzo per garantire che i suoi amministratori , funzionari, dipendenti, appaltatori, consulenti, azionisti, sussidiari, affiliati, agenti, consulenti, successori e cessionari non:

6.1 dicano, pubblichino o trasmettano in altro modo alcuna dichiarazione, orale o scritta, a qualsiasi altra parte che possa essere intesa a o che possa avere l’effetto di diffamare l’altra Parte e i suoi rappresentanti, successori e aventi causa presenti, passati e futuri, o essere di natura diffamatoria, o che possa denigrare, screditare, calunniare, calunniare o arrecare falsità ingiuriosa all’altra Parte ei suoi rappresentanti, successori e aventi causa presenti, passati e futuri; o

6.2 intraprendere qualsiasi condotta o modello di condotta che implichi la realizzazione o la pubblicazione di dichiarazioni o osservazioni scritte o orali, inclusa, a titolo esemplificativo, la ripetizione o la distribuzione di voci, accuse, rapporti o commenti, che sono denigratori, deleteri o dannosi per l’integrità, la reputazione, gli affari o la buona volontà dell’altra Parte e dei suoi Rappresentanti presenti, passati e futuri, o qualsiasi prodotto e servizio presente, passato e futuro offerto da essa.

7. RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ

7.1 Il Membro accetta di indennizzare e tenere indenne Globelle Society e tutti i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, appaltatori, consulenti, azionisti, sussidiari, affiliati, agenti, consulenti o rappresentanti (insieme a Globelle Society e ai suoi successori e assegnatari, ciascuno e “Parte Manlevata”) da e contro qualsiasi perdita, pretesa, danno, responsabilità, azione, richiesta e spesa (comprese tutte le spese legali e altre spese sostenute per indagare o difendersi da qualsiasi pretesa, azione, azione legale, richiesta, procedimento o indagine, avviato o minacciato) (collettivamente, le “Perdite”) a cui una Parte indennizzata può essere soggetta in relazione alla disposizione del Contratto, comprese le Perdite per violazione da parte del Membro di qualsiasi dichiarazione, garanzia, patto o obbligo del Membro contenute nel presente Accordo e Perdite per perdita di vite umane, lesioni personali e danni alla proprietà; a condizione che l’indennizzo di cui alla presente Sezione 7.1 non sia disponibile per alcuna Parte indennizzata in relazione a Perdite derivanti da frode, dolo o colpa grave della Parte indennizzata. Ai fini della presente Sezione 7.1, la “negligenza grave” non includerà alcun atto o omissione della Parte indennizzata compiuto o omesso di compiersi, se tale atto o omissione è stato compiuto in conformità con l’espressa direzione o accordo del Membro o in buona fede da parte della parte indennizzata per proteggere la proprietà.

7.2 Né Globelle Society né alcuno dei suoi rappresentanti rilascia alcuna garanzia, dichiarazione o garanzia di alcun tipo o natura, espressa o implicita in relazione al Programma, inclusa, senza limitazione, alcuna garanzia espressa o implicita di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o successo commerciale futuro, reddito o vendite del Membro da ottenere come risultato dell’Iscrizione. Il Membro riconosce e accetta di non essere stato indotto a stipulare il presente Accordo a seguito di tali rivendicazioni.

7.3 In nessun caso Globelle Society o uno dei suoi rappresentanti sarà responsabile nei confronti del Membro per qualsiasi perdita indiretta o consequenziale, perdita di profitti, calo di guadagni, calo di produzione, perdita di opportunità, perdita di avviamento o qualsiasi altro danno indiretto o perdita correlata alla fornitura del Programma, in qualsiasi modo derivante (nonostante le disposizioni di qualsiasi legge o legislazione applicabile o altro e indipendentemente dal fatto che sia stato informato o meno della possibilità di tali danni) e sia derivante da contratto, illecito civile o altro. Se, nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, un tribunale della giurisdizione competente in una sentenza definitiva e non appellabile determina che vi è responsabilità di Globelle Society o dei suoi rappresentanti nei confronti del Membro o di qualsiasi altra terza parte che derivi da o sia in qualche modo connessa al presente Accordo, la responsabilità complessiva di Globelle Society e del suo rappresentante per tutti i danni, le perdite e le cause derivanti da contratto, illecito civile (inclusa la negligenza) o altro, congiuntamente o disgiuntamente, non dovrà superare più della metà dell’importo della Quota associativa per il termine.

8. Durata e Risoluzione

8.1 La durata iniziale del presente Accordo sarà per un periodo di un anno (la “Durata Iniziale”) a partire dalla Data di Efficacia, fatta salva la risoluzione anticipata come indicato nella presente clausola. Al termine del Periodo Iniziale, il presente Accordo sarà automaticamente rinnovato per periodi successivi di un mese (il Periodo Iniziale unitamente a eventuali rinnovi dello stesso, il “Periodo”), a meno che Globelle Society o il Membro non diano comunicazione della propria intenzione di non rinnovare il periodo in vigore in quel momento Termine almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del Termine allora in vigore. Tutte le comunicazioni ai sensi della presente clausola da parte del Membro a Globelle Society devono essere consegnate per iscritto a direzione@alphawoman.club. PER MAGGIORE CERTEZZA E SOGGETTO A QUESTA CLAUSOLA, IL PRESENTE CONTRATTO E L’OBBLIGO DI PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON SONO CANCELLABILI DA PARTE DEL MEMBRO FINO AL COMPLETAMENTO DEL TERMINE INIZIALE.

8.2 Globelle Society può risolvere il presente Accordo, a sua esclusiva discrezione, senza preavviso e senza responsabilità da parte di Globelle Society nei confronti del Membro, per uno dei seguenti motivi:

(a) qualsiasi violazione del presente Accordo da parte del Membro;

(b) se il Membro non riesce a pagare una qualsiasi delle Quote di iscrizione alla scadenza e tale mancato pagamento continua per trenta (30) giorni dopo la data di scadenza di tale pagamento;

(c) se il Membro cessa di essere un membro in regola di qualsiasi programma offerto da Globelle Society;

(d) violazione sostanziale da parte del Membro delle leggi applicabili, a condizione che laddove tale violazione sia di natura tale da poter essere sanata, tale violazione non costituirà causa se viene sanata entro dieci (10) giorni dal momento in cui il Membro ne viene a conoscenza;

(e) qualsiasi condotta del Membro che, a giudizio di Globelle Society, sia dannosa o imbarazzante per Globelle Society.

8.3 Recesso Globelle Society

(a) Diritto di Recesso: Globelle Society si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto nel caso in cui venga rilevato un comportamento non conforme ai principi e agli standard etici del Club da parte dell’AlphaWoman contraente.

(b) Violazione dei Termini e Condizioni: Il mancato rispetto dei Termini e Condizioni da parte dell’AlphaWoman costituirà una causa di recesso automatico.

(c) Comportamento Dannoso: Qualsiasi comportamento che danneggi l’immagine, la reputazione o gli interessi del Globelle Society potrebbe essere considerato motivo di recesso.

(d) Diffusione di Informazioni Riservate: La divulgazione non autorizzata di informazioni riservate del Globelle Society comporterà un recesso immediato.

(e) Attività Illecite: La partecipazione o la promozione di attività illecite, illegali o immorali costituirà una base per il recesso.

(f) Sospetto di Frode, Malafede e/o Manipolazione: Se sorgono sospetti di frode, malafede e/o manipolazione o comportamenti scorretti nel contesto delle attività dell’AlphaWoman, il Club si riserva il diritto di procedere con il recesso.

(g) Comportamento Disruptivo: Un comportamento che disturba il buon funzionamento delle attività del Club o che crea un ambiente ostile potrebbe essere motivo di recesso.

(h) Inadempienza Finanziaria: L’inadempienza nei confronti di eventuali obblighi finanziari o contributi previsti dal Club può comportare il recesso.

(i) Abuso delle Risorse del Club: L’uso improprio o abusivo delle risorse del Globelle Society può essere considerato come causa di recesso.

(l) Non Adesione al Codice Etico: La mancata adesione al Codice Etico stabilito da Globelle Society e  presente all’interno del regolamento Alphawoman, costituirà una base per il recesso.

Le clausole sopra elencate sono finalizzate a garantire un comportamento etico, rispettoso e positivo da parte delle AlphaWomen, contribuendo così a mantenere gli standard elevati del Globelle Society. Il Club si riserva il diritto di valutare ogni situazione caso per caso e di adottare misure appropriate in conformità con le suddette clausole.

9. Disposizioni varie

9.1 Intero Accordo

Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce, annulla e sostituisce tutti gli accordi precedenti tra le Parti.

9.2 Copie

Il presente Accordo può essere eseguito in qualsiasi numero di copie, ciascuna delle quali quando eseguita e consegnata sarà un originale, ma tutte le copie insieme costituiranno uno e lo stesso strumento.

9.3 Riservatezza

(a) Ciascuna Parte si impegna a non divulgare in nessun momento a nessuna persona alcuna Informazione Riservata ad eccezione di quanto consentito dall’Accordo. Ai fini della presente clausola, per “Informazioni riservate” si intendono le informazioni in qualsiasi forma (incluse, a titolo esemplificativo, in forma scritta, orale, visiva o elettronica o su qualsiasi disco magnetico o ottico o memoria e ovunque si trovino) relative all’attività, ai clienti, ai clienti , prodotti, affari e finanze di una Parte e delle sue società del gruppo per il momento riservate a tale Parte e alle sue società del gruppo e segreti commerciali inclusi, a titolo esemplificativo, dati tecnici e know-how relativi all’attività di tale Parte e delle sue società del gruppo o di una qualsiasi delle i suoi fornitori, clienti, clienti, agenti, distributori, azionisti o dirigenti indipendentemente dal fatto che tali informazioni (se in qualsiasi forma diversa dalla forma orale) siano contrassegnate come riservate;

(b) Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni riservate dell’altra Parte:

(i) ai propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti che necessitano di conoscere tali informazioni allo scopo di adempiere agli obblighi della Parte ai sensi del presente accordo. Ciascuna Parte garantirà che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti a cui divulga le Informazioni riservate dell’altra Parte rispettino gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente clausola;

(ii) come richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione; o

(iii) a terzi con il consenso scritto della Parte a cuisi riferiscono le informazioni

(c) Nessuna delle Parti utilizzerà le Informazioni riservate dell’altra Parte per scopi diversi dall’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

(d) Le disposizioni del presente accordo sopravvivranno per un periodo di due (2) anni dalla scadenza o dalla cessazione anticipata del presente Accordo.

9.4 Non Concorrenza 

I Membri di lingua italiana concordano specificamente che durante la loro adesione ai sensi del presente Accordo e per un periodo di due (2) anni dopo la cessazione della loro iscrizione, non assumeranno, direttamente o indirettamente, né come proprietario, azionista, partner, funzionario , clienti di Globelle Society, dipendenti, altri membri o altro, negli stessi prodotti o prodotti simili come parte dei Vantaggi dell’abbonamento ai sensi dell’Accordo in qualsiasi attività che si impegna a fornire servizi simili ai Vantaggi dell’abbonamento.

È vietato proporre direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto o servizio ai membri del programma.

9.5 Modifiche 

Nessuna modifica, emendamento o altra variazione al presente Accordo sarà vincolante per nessuna delle Parti se non concordata per iscritto da entrambe le Parti.

9.6 Separabilità 

L’illegalità o l’invalidità di qualsiasi parte del presente Accordo non pregiudicherà l’applicabilità di qualsiasi altra parte, che sarà da essa separabile.

9.7 Rinuncia 

(a) Il mancato esercizio o applicazione da parte di una delle Parti di qualsiasi diritto ad essa conferito dal presente Contratto non sarà considerato una rinuncia a tale diritto né opererà in modo tale da impedirne l’esercizio o l’applicazione in qualsiasi momento o volte in seguito.

(b) Una rinuncia a qualsiasi diritto ai sensi del presente Accordo è efficace solo se è in forma scritta e si applica solo alle circostanze per le quali è data.

(c) Salvo specifica disposizione contraria, i diritti derivanti dal presente Accordo sono cumulativi e non escludono i diritti previsti dalla legge.

9.8 Diritti di terzi 

Salvo espressa disposizione contraria nel presente Accordo, una persona che non è una Parte non ha diritto ai sensi dell’articolo 252 della legge federale n. 5 del 1985 relativa alle transazioni civili (come di volta in volta modificata) di eseguire di godere del beneficio di qualsiasi termine del presente Accordo.

9.9 Ulteriore garanzia 

Ciascuna Parte si impegna, a proprie spese, a sottoscrivere e consegnare all’altra tali documenti aggiuntivi e intraprendere le azioni aggiuntive che potrebbero essere ragionevolmente necessarie al fine di attuare e dare pieno effetto legale al presente Accordo.

9.10 Appaltatori indipendenti 

Nulla di quanto stabilito o fatto in conformità con i termini del presente Accordo deve essere interpretato come creazione di responsabilità congiunta e/o solidale, una partnership, un rapporto principale e di agente o un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra le Parti o rendere il presente Accordo una joint venture

9.10 Sopravvivenza degli obblighi  

Le disposizioni del presente Accordo che, per la loro durata, richiedono l’adempimento dopo la cessazione o la scadenza del presente Accordo sopravvivranno. Più specificamente, la clausola 9.3, vale a dire, la riservatezza sopravvivrà per due (2) anni dalla data di scadenza dell’iscrizione/risoluzione, a seconda dei casi.

9.10 Bonus extra: servizio di consulenza 

Globelle Society fornirà all’iscritto una (1) sessione di consulenza strategica della durata di sessanta (60) minuti tramite piattaforma zoom secondo la disponibilità di Globelle Society come extra bonus per l’iscritto. Il membro può riscattare questo bonus entro 3 mesi dall’ingresso nel Programma. La sessione di consulenza deve essere programmata con almeno 5 giorni di anticipo e non può essere riprogrammata se non concordato tra Globelle Society e il membro. Questa sessione di consulenza verrà sbloccata non appena Globelle Society riceverà i fondi dell’iscrizione completa.

10. Miscellanee e Rinvii

Le parti contraenti riconoscono e accettano che ogni ulteriore dettaglio, specifica o disposizione non espressamente menzionata nel presente contratto sarà regolata dai “Termini e Condizioni” e dal “Regolamento AlphaWoman” forniti da AlphaWoman Club. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti ai suddetti Termini e Condizioni e al Regolamento AlphaWoman avranno automaticamente effetto sul presente accordo contrattuale. Le parti convengono che, in caso di eventuali conflitti o ambiguità tra le disposizioni del presente contratto e quelle contenute nei Termini e Condizioni o nel Regolamento AlphaWoman, quest’ultimi avranno la precedenza e saranno vincolanti per entrambe le parti. Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì a qualsiasi rinvio presente nel presente contratto ad altre documentazioni, linee guida o regolamenti forniti da AlphaWoman Club. Al fine di garantire la massima chiarezza e conformità, le parti sono tenute a familiarizzare appieno con i Termini e Condizioni e il Regolamento AlphaWoman, entrambi facilmente consultabili sui canali ufficiali forniti da AlphaWoman Club.

11. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

11.1 L’esistenza di una controversia di qualsiasi forma non esonera in alcun modo una Parte dall’adempimento del presente Accordo, incluso, ma non limitato a, il pagamento di qualsiasi somma non contestata o della parte non contestata di qualsiasi somma dovuta e pagabile ai sensi del presente Contratto.

11.2 Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi dell’Italia.

11.3 Le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali dell’Italia in caso di qualsiasi controversia o divergenza derivante da o in connessione con la formazione, l’esecuzione, l’interpretazione, l’annullamento, la cessazione o l’invalidazione del presente Accordo.

11.4 Foro competente

La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito, così come indicato nella relativa sezione di questo documento.

Le clausole sopra elencate sono finalizzate a garantire un comportamento etico, rispettoso e positivo da parte delle AlphaWomen, contribuendo così a mantenere gli standard elevati del Club Alpha Woman. Il Club si riserva il diritto di valutare ogni situazione caso per caso e di adottare misure appropriate in conformità con le suddette clausole.
9. Disposizioni varie
9.1 Intero Accordo
Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce, annulla e sostituisce tutti gli accordi precedenti tra le Parti.
9.2 Copie
Il presente Accordo può essere eseguito in qualsiasi numero di copie, ciascuna delle quali quando eseguita e consegnata sarà un originale, ma tutte le copie insieme costituiranno uno e lo stesso strumento.
9.3 Riservatezza
(a) Ciascuna Parte si impegna a non divulgare in nessun momento a nessuna persona alcuna Informazione Riservata ad eccezione di quanto consentito dall’Accordo. Ai fini della presente clausola, per “Informazioni riservate” si intendono le informazioni in qualsiasi forma (incluse, a titolo esemplificativo, in forma scritta, orale, visiva o elettronica o su qualsiasi disco magnetico o ottico o memoria e ovunque si trovino) relative all’attività, ai clienti, ai clienti , prodotti, affari e finanze di una Parte e delle sue società del gruppo per il momento riservate a tale Parte e alle sue società del gruppo e segreti commerciali inclusi, a titolo esemplificativo, dati tecnici e know-how relativi all’attività di tale Parte e delle sue società del gruppo o di una qualsiasi delle i suoi fornitori, clienti, clienti, agenti, distributori, azionisti o dirigenti indipendentemente dal fatto che tali informazioni (se in qualsiasi forma diversa dalla forma orale) siano contrassegnate come riservate;
(b) Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni riservate dell’altra Parte:
(i) ai propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti che necessitano di conoscere tali informazioni allo scopo di adempiere agli obblighi della Parte ai sensi del presente accordo. Ciascuna Parte garantirà che i propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti a cui divulga le Informazioni riservate dell’altra Parte rispettino gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente clausola;
(ii) come richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione; o
(iii) a terzi con il consenso scritto della Parte a cuisi riferiscono le informazioni
(c) Nessuna delle Parti utilizzerà le Informazioni riservate dell’altra Parte per scopi diversi dall’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto.
(d) Le disposizioni del presente accordo sopravvivranno per un periodo di due (2) anni dalla scadenza o dalla cessazione anticipata del presente Accordo.
9.4 Non Concorrenza 
I Membri di lingua italiana concordano specificamente che durante la loro adesione ai sensi del presente Accordo e per un periodo di due (2) anni dopo la cessazione della loro iscrizione, non assumeranno, direttamente o indirettamente, né come proprietario, azionista, partner, funzionario , clienti di Club Alpha Woman, dipendenti, altri membri o altro, negli stessi prodotti o prodotti simili come parte dei Vantaggi dell’abbonamento ai sensi dell’Accordo in qualsiasi attività che si impegna a fornire servizi simili ai Vantaggi dell’abbonamento.
È vietato proporre direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto o servizio ai membri del programma.
9.5 Modifiche 
Nessuna modifica, emendamento o altra variazione al presente Accordo sarà vincolante per nessuna delle Parti se non concordata per iscritto da entrambe le Parti.
9.6 Separabilità 
L’illegalità o l’invalidità di qualsiasi parte del presente Accordo non pregiudicherà l’applicabilità di qualsiasi altra parte, che sarà da essa separabile.
9.7 Rinuncia 
(a) Il mancato esercizio o applicazione da parte di una delle Parti di qualsiasi diritto ad essa conferito dal presente Contratto non sarà considerato una rinuncia a tale diritto né opererà in modo tale da impedirne l’esercizio o l’applicazione in qualsiasi momento o volte in seguito.
(b) Una rinuncia a qualsiasi diritto ai sensi del presente Accordo è efficace solo se è in forma scritta e si applica solo alle circostanze per le quali è data.
(c) Salvo specifica disposizione contraria, i diritti derivanti dal presente Accordo sono cumulativi e non escludono i diritti previsti dalla legge.
9.8 Diritti di terzi 
Salvo espressa disposizione contraria nel presente Accordo, una persona che non è una Parte non ha diritto ai sensi dell’articolo 252 della legge federale n. 5 del 1985 relativa alle transazioni civili (come di volta in volta modificata) di eseguire di godere del beneficio di qualsiasi termine del presente Accordo.
9.9 Ulteriore garanzia 
Ciascuna Parte si impegna, a proprie spese, a sottoscrivere e consegnare all’altra tali documenti aggiuntivi e intraprendere le azioni aggiuntive che potrebbero essere ragionevolmente necessarie al fine di attuare e dare pieno effetto legale al presente Accordo.
9.10 Appaltatori indipendenti 
Nulla di quanto stabilito o fatto in conformità con i termini del presente Accordo deve essere interpretato come creazione di responsabilità congiunta e/o solidale, una partnership, un rapporto principale e di agente o un rapporto di datore di lavoro e dipendente tra le Parti o rendere il presente Accordo una joint venture
9.10 Sopravvivenza degli obblighi  
Le disposizioni del presente Accordo che, per la loro durata, richiedono l’adempimento dopo la cessazione o la scadenza del presente Accordo sopravvivranno. Più specificamente, la clausola 9.3, vale a dire, la riservatezza sopravvivrà per due (2) anni dalla data di scadenza dell’iscrizione/risoluzione, a seconda dei casi.
9.10 Bonus extra: servizio di consulenza 
Club Alpha Woman fornirà all’iscritto una (1) sessione di consulenza strategica della durata di sessanta (60) minuti tramite piattaforma zoom secondo la disponibilità di Club Alpha Woman come extra bonus per l’iscritto. Il membro può riscattare questo bonus entro 3 mesi dall’ingresso nel Programma. La sessione di consulenza deve essere programmata con almeno 5 giorni di anticipo e non può essere riprogrammata se non concordato tra Club Alpha Woman e il membro. Questa sessione di consulenza verrà sbloccata non appena Club Alpha Woman riceverà i fondi dell’iscrizione completa.
10. Miscellanee e Rinvii
Le parti contraenti riconoscono e accettano che ogni ulteriore dettaglio, specifica o disposizione non espressamente menzionata nel presente contratto sarà regolata dai “Termini e Condizioni” e dal “Regolamento AlphaWoman” forniti da AlphaWoman Club. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti ai suddetti Termini e Condizioni e al Regolamento AlphaWoman avranno automaticamente effetto sul presente accordo contrattuale. Le parti convengono che, in caso di eventuali conflitti o ambiguità tra le disposizioni del presente contratto e quelle contenute nei Termini e Condizioni o nel Regolamento AlphaWoman, quest’ultimi avranno la precedenza e saranno vincolanti per entrambe le parti. Le disposizioni di questa sezione si applicano altresì a qualsiasi rinvio presente nel presente contratto ad altre documentazioni, linee guida o regolamenti forniti da AlphaWoman Club. Al fine di garantire la massima chiarezza e conformità, le parti sono tenute a familiarizzare appieno con i Termini e Condizioni e il Regolamento AlphaWoman, entrambi facilmente consultabili sui canali ufficiali forniti da AlphaWoman Club.
11. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
11.1 L’esistenza di una controversia di qualsiasi forma non esonera in alcun modo una Parte dall’adempimento del presente Accordo, incluso, ma non limitato a, il pagamento di qualsiasi somma non contestata o della parte non contestata di qualsiasi somma dovuta e pagabile ai sensi del presente Contratto.
11.2 Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi dell’Italia.
11.3 Le Parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali dell’Italia in caso di qualsiasi controversia o divergenza derivante da o in connessione con la formazione, l’esecuzione, l’interpretazione, l’annullamento, la cessazione o l’invalidazione del presente Accordo.
11.4 Foro competente
La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito, così come indicato nella relativa sezione di questo documento.